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:: Riduzione dell'ora di lezione per cause "di forza maggiore" - il punto :.. |
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Una breve premessa Nella questione dell'orario di lezione sono operanti due tipi di norme: · norme di natura pubblica (leggi, regolamenti, circolari, ecc.), che regolano il servizio dell'istruzione e definiscono quindi le regole che l'amministrazione scolastica è vincolata a rispettare nei confronti dei propri utenti. Queste norme fissano, fra l'altro, la durata del servizio di insegnamento che viene garantito agli studenti; · norme di natura privatistica (contratti), che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti e quindi la quantità del servizio che sono tenuti a prestare e le condizioni relative. Entrambe le tipologie sono vigenti,
ciascuna nel proprio ambito: e quindi si può verificare che stabiliscano cose
fra loro incompatibili. Per esempio, che gli studenti di una certa scuola
hanno diritto nell'anno a 1000 ore di lezione (e quindi a 1000 x 60 minuti =
60.000 minuti), ma che i loro docenti potrebbero essere tenuti a prestare
globalmente 1000 unità di lezione, in tutto o in parte ridotte senza obbligo
di recupero (e quindi una quantità variabile, ma comunque
inferiore, con un minimo di 50.000 minuti). Spetterebbe in tal caso
all'Amministrazione provvedere a coprire con
ulteriori risorse la differenza così generata.
Qualche considerazione di diritto La CM 243/79 - contrariamente a quanto
comunemente si crede - non attribuisce agli organi
collegiali della scuola un potere deliberativo in merito alla durata
dell'ora di lezione. Essa dice testualmente: "... occorrerà che le situazioni
delle singole scuole siano esaminate dagli organi collegiali competenti -
consiglio di istituto e collegio dei docenti -
restando ad un tempo confermato che la responsabilità della formulazione
dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i
suddetti collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV.
[i provveditori] ...". Gli organi collegiali - in questo
contesto - vanno "sentiti", ma non "deliberano", in quanto la
competenza è del capo di istituto. Va osservato anche che le norme vigenti
(art. 7 e 10 del testo unico) attribuiscono solo al consiglio
di istituto - e non al collegio docenti - la
competenza a formulare "criteri generali" (e non delibere) per "l'adattamento
dell'orario di lezione".
La "forza maggiore" Il contratto -
come abbiamo visto - non regola direttamente l'ipotesi di riduzione nella
durata dell'ora di lezione. L'interpretazione
autentica adottata in sede ARAN il 17.9.1997 (e
riconfermata poche settimane fa da una sequenza contrattuale siglata il
27 luglio scorso) dice testualmente: "Le parti firmatarie del CCNL non hanno
inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per
cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica,
ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle CC.MM.
n. 243/79 e n. 192/80 . .". Ora, la CM 243 - come
si è visto - attribuisce la decisione al capo di
istituto (essendo caduta la necessità di chiedere l'autorizzazione del
provveditore). Che fare, in pratica Alla luce delle norme passate in rassegna e delle considerazioni formulate, si descrive qui di seguito un percorso che con quelle è coerente (la successione delle fasi è importante): 1. il consiglio di istituto propone la riduzione dell'ora di lezione, motivando adeguatamente. Non può deliberare in via definitiva, né qualificare di propria iniziativa le cause rappresentate come "forza maggiore"; 2. il dirigente svolge gli opportuni accertamenti circa la natura insormontabile dei problemi addotti dal consiglio come causa per la riduzione (quanti alunni sono interessati al problema dei trasporti? quanto tempo intercorre fra la corsa perduta e la successiva utile? si può ricorrere a permessi individuali? ecc.). Se trova una soluzione praticabile, la sottopone al consiglio: in caso contrario, o se il consiglio conferma la proposta iniziale, porta la richiesta al collegio docenti; 3. il collegio dei docenti viene chiamato - solo a questo punto - ad esprimere un parere di compatibilità didattica fra la proposta di riduzione e la possibilità di raggiungere gli obiettivi del POF. Non ha il potere di richiedere per primo la riduzione (conflitto di interessi) e non può entrare negli aspetti organizzativi (che non sono di sua competenza); 4. il dirigente - in presenza di una posizione concorde degli organi collegiali - dispone la riduzione richiesta. Se non ha riscontrato la sussistenza di cause di forza maggiore, invita il collegio docenti a deliberare le forme di recupero del servizio (non il se, che dipende da una constatazione di fatto, ma il come, che è espressione della sovranità didattica del collegio). Se le cause sono effettivamente di forza maggiore, autorizza la riduzione senza recupero, motivando la relativa decisione.
Riduzione dell'ora
di lezione La corte d'appello di
Bologna, con sentenza del 10 aprile 2003, ha cancellato la sentenza del
tribunale di Reggio Emilia ed ha riconosciuto la piena legittimità della
determinazione assunta dal dirigente dell'I.T.C. "Russell"di
Guastalla (RE), che stabiliva che i docenti recuperassero con altre attività
didattiche il tempo perso con l'accorciamento delle ore di lezione da 60 a 50
minuti. Riportiamo di seguito:
Avvocatura dello Stato di Bologna
Oggetto: Causa Xxxxx Yyyyy + altri - MIUR
Si allega copia del dispositivo della
sentenza della Corte di Appello che ha annullato la
sentenza indicata in oggetto. L'AVVOCATO
DISTRETTUALE
Dispositivo REPUBBLICA
ITALIANA SENT.N.125 SEZIONE
CONTROVERSIE DI LAVORO IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DELL'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DEL 2-10-2002 E DICHIARATI ASSORBITI IL SECONDO E IL TERZO PREVIA RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA DICHIARA IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI E ITIS "B.RUSSELL" CON LICEO "G.PASSERINI" DI GUASTALLA IN ORDINE ALLE DOMANDE PROPOSTE CON IL RICORSO DEPOSITATO IL 23-12-2000, COMPENSA LE SPESE DI ENTRAMBI I GRADI DEL GIUDIZIO. BOLOGNA IL 10 APRILE 2003.
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