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:: statuto dell'ANP-CIDA :.. |
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ANP - Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola
STATUTO
Approvato dal VI Congresso Nazionale dell'Anp
Montecatini Terme (PT) 7 dicembre 2002
TITOLO I
Art. 1 – Costituzione
1. È costituita l'Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte
professionalità della scuola, sinteticamente denominata Anp. All'Anp possono
aderire:
a. i dirigenti delle scuole pubbliche e delle istituzioni formative;
b. i presidi incaricati e gli ex-presidi incaricati, fino all'abolizione dell'incarico di presidenza;
c. le alte professionalità docenti della scuola.
2. All'Anp possono aderire altresì le categorie di cui al
comma precedente anche successivamente alla cessazione dal servizio.
Art. 2 - Finalità
1. L'Anp, quale organizzazione professionale e sindacale, si prefigge i
seguenti scopi:
rappresentare sindacalmente i dirigenti e le altre categorie di cui al precedente art. 1 in ogni sede e ad ogni livello;
tutelare gli interessi e il prestigio professionale dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1;
costituire sede di incontro e di studio fra gli orientamenti culturali e politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione e della formazione;
promuovere iniziative atte a migliorare la professionalità dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1 e la funzionalità del servizio;
promuovere, progettare ed organizzare la formazione dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1; porsi come interlocutrice delle proposte di politica scolastica e formativa; costituire, nelle sue articolazioni organizzative, punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e le amministrazioni;
presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di candidati; favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà territoriali diverse;
individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità statutarie;
aderire a similari realtà associative internazionali;
garantire l'elaborazione e la diffusione con ogni mezzo, compresa la pubblicazione di periodici a carattere politico-culturale-sindacale, della cultura professionale e delle iniziative dell'Anp;
promuovere interventi atti a sostenere i soci in difficoltà.
Art. 3 - Convenzioni
1. L'Anp può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale, che
forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale.
Art. 4 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Anp è costituito dalle quote associative dei soci
aderenti, dai beni immobili di proprietà dell'associazione e da eventuali legati
e donazioni. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO II – Dei soci
Art. 5 - Modalità di iscrizione
1. L'adesione all'Anp si perfeziona solo in presenza delle seguenti
condizioni:
a. accettazione dello Statuto;
b. versamento per delega all'amministrazione di appartenenza della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 6 - Diritti e obblighi sociali
1. I soci dell'Anp, in regola con il versamento delle quote, fruiscono del
diritto all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo i relativi
regolamenti. Essi hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati
dagli organi statutari.
2. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la
politica e con gli orientamenti espressi dall'Anp, a non svolgere attività
contraria ai fini dell'Anp e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore
riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.
Art. 7 - Sanzioni disciplinari
1. Il socio che si renda responsabile di attività contrarie ai fini ed agli
interessi dell'Anp o che assuma comunque atteggiamenti lesivi dell'immagine
dell'Anp è sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri, su proposta
motivata degli organi statutari centrali o periferici.
2. Il socio di cui al precedente comma va soggetto ad una delle seguenti
sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'atto di cui si è reso
responsabile:
a. censura;
b. sospensione fino a sei mesi;
c. espulsione.
3. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare è
sospeso temporaneamente da qualunque incarico interno o di rappresentanza, sino
a quando il caso non sarà stato definito.
4. Le sanzioni vengono inflitte dal Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito
le controdeduzioni dell'interessato. Contro le decisioni di tale collegio, nei
trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento, si può ricorrere al
Consiglio Nazionale che delibera definitivamente in merito.
5. Il socio nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al precedente
comma 2, lettera b), decade immediatamente da ogni incarico, centrale o
periferico, interno o di rappresentanza dell'Anp e potrà tornare a ricoprire
incarichi solo col successivo congresso nazionale, sempre che sia stata scontata
la sanzione ricevuta.
Art. 8 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per:
dimissioni;
interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
espulsione.
TITOLO III – Organi nazionali
Art. 9 - Organi nazionali
1. Organi nazionali dell'Anp sono:
il Congresso Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
il Collegio dei Probiviri;
il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 10 – Il Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale è l'organo che determina le linee generali della
politica dell'Anp, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali integrazioni
e modificazioni, elegge il Presidente Nazionale, il Collegio dei Probiviri e
quello dei Revisori dei conti.
2. Il Congresso si celebra, di norma, ogni tre anni con le modalità fissate nel
regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.
Art. 11 – Il Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale dell'Anp e
dai Presidenti regionali di cui al successivo art. 19. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori il vicepresidente
vicario o un consigliere regionale da lui delegato.
2. Partecipano ai lavori con voto consultivo, oltre ai componenti dello staff
del Presidente Nazionale, i Presidenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio
dei Revisori dei conti, della cooperativa Dirscuola, dell'Associazione ESHA
Italy. Partecipano altresì ai lavori, con voto consultivo e qualora siano soci
dell'Anp, il Presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni delle
Scuole Autonome FNASA e di eventuali altre associazioni o enti collegati.
3. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica
associativa, nel rispetto dei deliberati congressuali.
4. Il Consiglio, nella prima seduta, convocata dal Presidente Nazionale dell'Anp
entro centoventi giorni dalla conclusione del Congresso, elegge, tra i propri
componenti, un Presidente e un vice Presidente. Il Presidente Nazionale dell'Anp
non è eleggibile.
5. Il Consiglio delibera il proprio regolamento.
6. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, su
convocazione del suo Presidente; l'ordine del giorno dei lavori dovrà
comprendere eventuali argomenti proposti dal Presidente Nazionale dell'Anp.
7. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, entro trenta giorni, su
richiesta del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un terzo dei componenti.
8. l Consiglio:
a. sviluppa le linee programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal Congresso;
b. approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
c. esercita, a scrutinio segreto, l'ultimo grado di appello contro le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni disciplinari previste alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 7;
d. determina l'ammontare della quota associativa;
e. stabilisce annualmente la percentuale della quota associativa spettante alle strutture regionali di cui al successivo art. 17;
f. approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente Nazionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente Nazionale;
g. stabilisce le modalità per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera j); determina le somme destinate annualmente a tal fine; designa i componenti dell'eventuale organismo incaricato della gestione.
9. Il Consiglio, di norma una volta l'anno, si riunisce in
forma allargata, con la partecipazione a pieno titolo anche dei presidenti delle
strutture subregionali dell'Anp di cui al successivo art. 22, al fine di
provvedere all'attualizzazione degli orientamenti e degli indirizzi generali
espressi dal Congresso. Il Consiglio in forma allargata è convocato in seduta
straordinaria su richiesta del Presidente Nazionale dell'Anp o di almeno un
terzo dei componenti aventi titolo a partecipare alle sedute in forma allargata.
10. Il Consiglio, nella forma allargata di cui al precedente comma 9°, esercita
il potere di destituzione del Presidente Nazionale e nomina tra i suoi
componenti un presidente pro-tempore il quale, entro novanta giorni, provvede ad
indire un Congresso straordinario. Tale potere può essere esercitato alle
seguenti condizioni:
richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio da parte di almeno la metà più uno dei componenti della forma allargata di cui al precedente comma 9°;
deliberazione assunta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio con votazione palese e personale.
Art. 12 – Il Presidente Nazionale
1. Il Presidente Nazionale:
ha la rappresentanza legale dell'Anp e la firma sociale, avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva;
esercita la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;
attua le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale;
nomina i componenti del suo staff.
In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vicepresidente vicario da lui nominato.
Art. 13 - Il Collegio dei
Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti sono
costituiti rispettivamente da cinque e tre componenti eletti dal Congresso.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in sede di
Consiglio Nazionale, un resoconto analitico delle sue verifiche che effettua, di
norma, due volte l'anno.
3. I Presidenti di entrambi i collegi partecipano alle riunioni del Consiglio
Nazionale.
Art. 14 - Rimborso spese
1. Il Presidente Nazionale, i componenti del suo staff, i componenti del
Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei
conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del
loro mandato.
Art. 15 - Divieto di deleghe
1. Fra i componenti degli organi nazionali non sono ammesse deleghe, con
l'esclusione del Congresso.
TITOLO IV – Organizzazione territoriale
Art. 16 - Organizzazione territoriale
1. L'organizzazione territoriale dell'Anp è costituita da strutture
regionali e strutture subregionali.
Art. 17 - Strutture regionali
1. Le strutture regionali sono costituite dai seguenti organi:
il Congresso regionale;
il Presidente regionale;
il Consiglio regionale;
il Collegio regionale dei Revisori dei conti.
2. La struttura regionale rappresenta e tutela i soci in tutte le sedi istituzionali del territorio di competenza. In particolare:
a. tiene i rapporti con le istituzioni;
b. è titolare delle relazioni sindacali;
c. progetta ed organizza la formazione in servizio;
d. è titolare della gestione delle risorse di cui all'art. 11, comma 8°, lett. e).
Art. 18 – Il Congresso regionale
1. Al Congresso regionale partecipano i delegati dei soci iscritti
nell'ambito del territorio regionale. Nelle regioni costituite da non più di due
province, al Congresso regionale partecipano i soci iscritti.
2. Il Congresso è convocato dal Presidente regionale uscente entro sessanta
giorni dalla conclusione del Congresso nazionale e deve essere tenuto entro i
successivi trenta giorni.
3. Il Congresso si svolge secondo un regolamento approvato dal Consiglio
regionale. In prima applicazione le norme regolamentari sono determinate, per
tutte le regioni, dal Congresso Nazionale.
4. Il Congresso determina le linee generali della politica associativa a livello
regionale, elegge il Presidente regionale ed i componenti del Collegio regionale
dei revisori dei conti.
5. Il Congresso delibera l'istituzione delle strutture subregionali di cui al
successivo art. 22. Non possono essere costituite strutture subregionali di
livello provinciale o interprovinciale con meno di quindici iscritti. Non
possono essere costituite strutture subregionali di livello subprovinciale con
meno di cinquanta iscritti.
Art. 19 – Il Presidente regionale
1. Il Presidente regionale rappresenta l'Anp nella regione di competenza,
attua le deliberazioni degli organi nazionali, del Congresso e del Consiglio
regionale, nomina i componenti del suo staff.
2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il
vicepresidente vicario da lui nominato.
Art. 20 – Il Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale, che lo
presiede e provvede alla sua convocazione, e dai Presidenti delle strutture
subregionali di cui al successivo art. 22 o, in caso di documentata
indisponibilità, dai rispettivi vice presidenti vicari.
2. Partecipano ai lavori, con voto consultivo, i componenti dello staff del
Presidente regionale ed il Presidente del Collegio regionale dei Revisori dei
conti. Partecipano altresì ai lavori, con voto consultivo e qualora siano soci
dell'Anp, il Presidente dell'Associazione regionale delle Scuole Autonome e il
referente regionale di eventuali altre associazioni o enti collegati.
3. Il Consiglio:
sviluppa, nel proprio ambito di competenza territoriale, le linee programmatiche dell'attività dell'Anp approvate dal Congresso regionale, nel rispetto delle deliberazioni degli organi nazionali;
approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, predisposti dal Presidente regionale e corredati dalla relazione tecnica del Collegio regionale dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione deve determinare la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 11, comma 8°, lett. e), fra la struttura regionale e le strutture subregionali. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente regionale. Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio è trasmesso al Presidente Nazionale dell'Anp, unitamente alla relazione del Presidente regionale ed alla relazione tecnica del Collegio regionale dei revisori dei conti. Nell'ipotesi in cui la ripartizione delle risorse comprometta le possibilità di funzionamento della struttura regionale o di una delle strutture subregionali, il Presidente della struttura interessata può proporre al Presidente Nazionale motivata istanza di rettifica del bilancio. Il Presidente Nazionale, acquisito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, delibera in modo irrevocabile nel merito;
esercita il potere di destituzione del Presidente regionale con la medesima procedura prevista per la destituzione del Presidente Nazionale.
3. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle
deliberazioni adottate dagli organi nazionali, o di iniziative che compromettano
le scelte e l'immagine dell'Anp, oppure di paralisi delle attività della
struttura regionale, quest'ultima può essere commissariata dal Presidente
Nazionale, con il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, sentito il
Consiglio Nazionale e dopo aver acquisito le controdeduzioni del Presidente
regionale, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà procedere
alla ricostituzione degli organi statutari.
4. Nelle regioni in cui non sono costituite strutture subregionali le funzioni
del Consiglio regionale sono esercitate dall'assemblea dei soci iscritti.
5. Alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano tutte le
disposizioni previste per le regioni dal presente Statuto.
6. Ai fini della partecipazione al Consiglio Nazionale, i soci di lingua
italiana ed i soci di lingua tedesca e di lingua ladina della provincia autonoma
di Bolzano designano due separati rappresentanti i quali peraltro esprimono un
unico voto in tutte le circostanze in cui il Consiglio procede a deliberazione
mediante votazione.
Art. 21 – Il Collegio regionale dei Revisori dei conti
1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è costituito da tre
componenti eletti dal Congresso regionale. Il Presidente del Collegio regionale
dei revisori dei conti partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del
Consiglio regionale.
2. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti predispone e rende pubblico, in
sede di Consiglio regionale, un resoconto analitico delle sue verifiche, che
effettua, di norma, due volte l'anno.
Art. 22 – Strutture subregionali
1. Le strutture subregionali, come individuate dall'art. 18, comma 5°, sono
costituite dai soci iscritti del territorio corrispondente.
2. Le strutture subregionali, nel rispetto delle scelte degli organi statutari
ed in conformità al presente Statuto, svolgono la propria attività nel
territorio e impiegano le proprie risorse per il conseguimento delle finalità
associative. In particolare, esse tengono i rapporti con gli Enti Locali del
territorio di riferimento, erogano i servizi agli associati e svolgono attività
di informazione, formazione e supporto.
3. Le strutture subregionali si organizzano secondo le esigenze locali, ma non
possono prescindere dai seguenti organi interni:
a. l'assemblea dei soci;
b. il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, le cui funzioni, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal vicepresidente vicario da lui nominato.
4. In caso di ingiustificate
inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi nazionali e
regionali, o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine dell'Anp,
oppure di paralisi delle attività della struttura subregionale, la stessa può
essere commissariata dal Presidente regionale, con il parere vincolante del
Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio regionale e dopo aver acquisito le
controdeduzioni del Presidente della struttura subregionale, per un periodo
massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà procedere alla sua ricostituzione.
TITOLO V – Modifiche statutarie e scioglimento dell'Anp
Art. 23 - Modifiche statutarie
1. Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente
da deliberati del Congresso Nazionale.
Art. 24 - Scioglimento dell'Anp
1. L'eventuale scioglimento dell'Anp potrà essere deliberato soltanto da un
Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla
devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o,
in subordine, alla Croce Rossa Italiana o ad altra associazione con fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le
modalità all'uopo deliberate.
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Regolamento per lo svolgimento, in prima applicazione, dei Congressi
regionali dell'Anp
ex art. 18, comma 3°, dello Statuto
Art. 1
1. Il presente regolamento disciplina, in prima
applicazione e per tutte le regioni, lo svolgimento dei Congressi regionali
dell'Anp, a norma dell'art. 18, comma 3°, dello Statuto.
Art. 2
1. A ciascun Congresso regionale dell'Anp partecipano, con diritto di voto e
di parola, i delegati eletti nelle assemblee delle sezioni provinciali o
interprovinciali del territorio di competenza, così come esistenti alla data del
01.12.2002. Al Congresso partecipano inoltre, con diritto di parola e non di
voto, a meno che non siano delegati o portatori di sub-delega, il Presidente
regionale uscente ed i componenti del suo staff.
2. Il numero dei delegati per ogni sezione provinciale o interprovinciale è
proporzionale, in rapporto di uno a quindici o frazione superiore a sette, a
quello delle deleghe di iscrizione all'Anp, determinato sulla base della
consistenza associativa alla data del 15.12.2002. Le sezioni con un numero di
iscritti inferiore a quindici potranno eleggere un delegato al Congresso
regionale qualora il numero degli iscritti rappresenti la maggioranza assoluta
rispetto al totale dei posti dirigenziali previsti dall'organico della
provincia.
3. Il numero dei delegati spettanti ad ogni sezione provinciale o
interprovinciale ed il numero di voti congressuali spettanti ad ogni delegato
sono quelli risultanti dalla tabella predisposta, alla data di cui sopra, dalla
Segreteria Amministrativa dell'Anp; entro il 31.12.2002 la tabella è
convalidata, in via definitiva, dal Presidente Nazionale ed è immediatamente
comunicata a tutti i Presidenti regionali ed ai Presidenti delle sezioni
provinciali o interprovinciali, unitamente agli elenchi ufficiali degli iscritti
alla data del 15.12.2002.
Art. 3
1. Il delegato eletto è tenuto a partecipare personalmente al Congresso. In
caso di impedimento la delega è trasferita, nell'ordine, ai primi dei non
eletti. Qualora l'elezione sia avvenuta sulla base di liste contrapposte, la
delega è trasferita ai primi dei non eletti delle rispettive liste.
2. Il trasferimento della delega è formalizzato per iscritto ed è controfirmato
dal Presidente della sezione.
3. Durante lo svolgimento dei lavori congressuali, per tutte le operazioni di
voto, il delegato potrà rilasciare sub-delega ad altro delegato o congressista
non delegato. Nessuno può essere portatore di più di una sub-delega.
4. I delegati partecipano al Congresso con spese di viaggio a carico della
Sezione provinciale di appartenenza.
Art. 4
1. L'assemblea congressuale elegge al proprio interno il Presidente del
Congresso, che ha il compito di disciplinare i lavori nel rispetto del presente
regolamento. Il Presidente nomina un segretario verbalizzatore dei lavori.
2. L'assemblea elegge altresì una Commissione elettorale composta di due membri,
i quali attribuiscono a ciascun delegato i voti congressuali secondo la tabella
di cui al precedente art. 2, comma 3°, verificano eventuali trasferimenti di
deleghe, ricevono le candidature per l'elezione del Presidente regionale e dei
componenti il Collegio regionale dei Revisori dei conti e conducono tutte le
operazioni di voto durante i lavori congressuali. La Commissione elettorale,
integrata dal segretario verbalizzatore di cui al precedente comma 1, funziona
come seggio elettorale per l'elezione del Presidente regionale e dei componenti
il Collegio regionale dei Revisori dei conti.
3. Possono essere candidati all'elezione del Presidente regionale e dei
componenti il Collegio regionale dei Revisori dei conti tutti gli iscritti all'Anp
nella regione di riferimento, anche se non congressisti. Le candidature devono
essere comunque presentate in forma scritta alla Commissione elettorale durante
lo svolgimento del Congresso.
Art. 5
1. I lavori congressuali iniziano con la relazione del Presidente regionale
uscente e proseguono con il dibattito su detta relazione. I congressisti che
intendono intervenire nel dibattito, prenderanno la parola nell'ordine
cronologico di iscrizione a parlare.
2. Coloro che intendono parlare per «mozione d'ordine» hanno diritto di
parola al termine dell'intervento in corso, sempre che il loro intervento
riguardi la procedura. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola
sullo stesso argomento. Sulla «mozione d'ordine» hanno diritto di parola un
congressista a favore ed uno contro. La durata degli interventi non può superare
il tempo stabilito dal Presidente del Congresso. Gli interventi per la
presentazione della «mozione d'ordine» non possono superare la durata di tre
minuti; quelli sulla mozione, limitati ad uno che parla a favore ed uno che
parla contro, non possono superare i cinque minuti l'uno.
Art. 6
1. Nel Congresso le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. Il
conteggio dei voti è effettuato dalla Commissione elettorale, che tiene conto
del numero di voti congressuali attribuiti ad ogni votante.
2. Le votazioni si possono svolgere per appello nominale o a scrutinio segreto
su richiesta scritta dei delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti
congressuali.
3. Quando le votazioni si riferiscono a persone si svolgono su scheda a
scrutinio segreto. Ad ogni delegato vengono date schede in rapporto al numero
dei voti che rappresenta ed in modo da garantire la segretezza del voto.
4. Il Congresso stabilisce gli orari per le votazioni. Tali orari sono portati
verbalmente a conoscenza dei delegati almeno un'ora prima dell'inizio delle
operazioni di voto. Negli orari stabiliti e comunicati ai delegati nella forma
dianzi indicata, le operazioni di voto sono valide qualunque sia il numero dei
votanti.
5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ogni carica da eleggere.
È dichiarato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti di
preferenza; in caso di parità di voti, precede il più anziano per età.
6. La proclamazione degli eletti è fatta dalla Commissione elettorale al termine
delle operazioni di scrutinio.
Art. 7
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le norme
del Regolamento per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.
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